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Nuova era per il volontariato sportivo

Arriva il rimborso forfettario fino a 400 euro mensili

Il mondo del volontariato sportivo si appresta a vivere una piccola rivoluzione. Con l’approvazione del Decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024, meglio noto come “Decreto Sport” entra in vigore dal 1° giugno una novità di rilievo per quanto riguarda il regime di rimborso spese ai volontari sportivi. La nuova norma introduce la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili, seppur a determinate condizioni e nel rispetto di una serie di adempimenti.

Si tratta di un cambiamento significativo che va a modificare l’impianto della riforma del lavoro sportivo, finora costruito su una netta demarcazione tra volontariato e lavoro retribuito. La novità introduce di fatto una figura di volontario sui generis che, pur operando al di fuori di un classico rapporto di lavoro, potrà ricevere emolumenti non commisurati alle spese effettivamente sostenute e documentate, bensì a forfait.

Ma vediamo nel dettaglio i punti salienti di questa riforma:

  1. Rimborso forfettario fino a 400 euro mensili. La nuova disposizione ammette la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari, nel limite di 400 euro mensili. Questi rimborsi potranno essere riconosciuti anche per attività svolte nel proprio comune di residenza, superando così il concetto di “trasferta” finora vigente.
  2. Ambito di applicazione. La misura non è generalizzata, ma si applica solo alle attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da enti come CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.
  3. Delibera sulle tipologie di spese e attività. Per poter utilizzare il rimborso forfettario, sarà necessaria una delibera che specifichi le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse. Non è ancora chiaro se questa delibera debba essere adottata dagli organismi affilianti o dai singoli sodalizi sportivi.
  4. Comunicazione tramite RAS Gli enti che si avvalgono dei volontari dovranno comunicare nominativi e importi corrisposti attraverso un’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (RAS). Questa comunicazione andrà effettuata trimestralmente.
  5. Trattamento fiscale e previdenziale I rimborsi forfettari non concorreranno a formare il reddito del percipiente. Tuttavia, saranno conteggiati ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità previsti per i lavoratori sportivi autonomi (5.000 euro annui per la franchigia contributiva e 15.000 euro annui per quella fiscale).
  6. Abrogazione del rimborso autocertificato. Con l’entrata in vigore della nuova norma, viene abrogata la possibilità di rimborsare al volontario le spese sostenute a fronte di autocertificazione nel limite di 150 euro mensili.
  7. Rimborso analitico Sebbene non più esplicitamente previsto dalla norma, il rimborso analitico delle spese documentate (c.d. “piè di lista”) rimane possibile secondo i principi generali sulla formazione del reddito.
  8. Differenze con il volontariato del Terzo Settore Questa novità crea una distinzione significativa tra il volontario sportivo e quello del Terzo Settore, per il quale rimangono vietati i rimborsi forfettari.

In conclusione, mentre la nuova norma offre maggiore flessibilità nel riconoscimento delle spese ai volontari sportivi, solleva anche diverse questioni interpretative e applicative. Sarà fondamentale attendere ulteriori chiarimenti e linee guida per comprendere appieno l’impatto di questa riforma sul mondo del volontariato sportivo. Nel frattempo, le associazioni e società sportive dovranno prestare particolare attenzione nell’applicazione di queste nuove disposizioni per evitare possibili contenziosi o riqualificazioni dei rapporti di volontariato in rapporti di lavoro.

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