Il 25 giugno 2024 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1532, che riguarda le politiche sociali e gli Enti del Terzo Settore. Ma cosa cambia con questa nuova legge? Ecco le principali novità:
- Attività diverse: Gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) potranno utilizzare i soldi provenienti da sponsorizzazioni, promozioni pubblicitarie, diritti televisivi e gestione di impianti sportivi per le loro attività sportive di interesse generale, senza limiti di guadagno.
- Superato il conflitto tra norme ETS e ASD/SSD: Per gli Enti del Terzo Settore che sono anche Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD), si applicheranno le stesse regole per le attività diverse previste dal decreto ministeriale 107/2021.
- Acquisizione della personalità giuridica: Per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, è stata introdotta una nuova procedura. Basta iscriversi nella sezione apposita del registro delle imprese per ottenere la personalità giuridica. Alcuni aspetti pratici, come il ruolo del notaio e i poteri di controllo, devono ancora essere definiti.
- Rendiconto per cassa: La soglia di ricavi per gli Enti del Terzo Settore che possono redigere il rendiconto per cassa (anziché il bilancio) è stata aumentata a 300.000 euro. Il rendiconto per cassa può essere utilizzato solo dagli Enti del Terzo Settore senza personalità giuridica. Per gli Enti del Terzo Settore con ricavi fino a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in modo aggregato.
- Assemblee: Ora è possibile partecipare alle assemblee in modo telematico e votare elettronicamente, garantendo l’identificazione e il trattamento equo. È stato introdotto anche il voto per corrispondenza.
- Organo di controllo e revisione legale dei conti: Sono stati aumentati i limiti di ricavi e dipendenti per l’obbligo di istituire un organo di controllo o una revisione legale dei conti.
- Rapporto tra lavoratori e associati/volontari nelle Aps: Il rapporto minimo tra lavoratori e associati nelle Associazioni di Promozione Sociale (Aps) è stato aumentato al 20% (prima era del 5%). Il rapporto tra lavoratori e volontari rimane invariato (50% di volontari).
- Reti associative: Le reti associative che non rispettano il numero minimo di associati richiesto (stabilito dall’articolo 41 del Codice del Terzo Settore) avranno un anno di tempo per adeguarsi, altrimenti verranno cancellate dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Deleghe per operare nel RUNTS: Ora è possibile presentare domande di iscrizione e richieste al RUNTS anche da parte di soggetti diversi dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa.
- Deposito dei conti annuali: È stata stabilita una nuova scadenza per il deposito dei rendiconti e dei bilanci al RUNTS: entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Rimane da definire il termine per il deposito/pubblicazione del bilancio sociale e il numero medio di lavoratori e volontari.
- Perdita della qualifica di Onlus: Se un Ente del Terzo Settore perde la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), non comporta più automaticamente lo scioglimento dell’ente, a condizione che lo statuto preveda attività di interesse generale senza scopo di lucro e una destinazione stabile dei beni. In caso di scioglimento, i beni dovranno essere devoluti ad un altro ente con finalità analoghe.
- Fondazione Italia Sociale: La Fondazione Italia Sociale sarà liquidata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli Enti del Terzo Settore in liquidazione potranno destinare gli avanzi di liquidazione solo ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.
- Responsabilità solidale nelle imposte su lasciti testamentari: È stata abolita la responsabilità solidale degli Enti del Terzo Settore per il pagamento delle imposte sulle successioni e le donazioni, così come delle imposte catastali relative ai beni ereditati.
- Dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario: Nelle successioni in cui sono presenti solo Enti del Terzo Settore, i beneficiari dell’eredità possono dispensare l’esecutore testamentario dall’apposizione dei sigilli e dalla redazione dell’inventario, previa dichiarazione al Tribunale o a un notaio e prestazione di una cauzione.
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